Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità all’istituto della conversione delle imposte differite attive in crediti tributari, le possibilità di pianificazione fiscale dei soggetti IRES si ampliano. L’ambito di operatività della norma, già peraltro, esteso con il D.L. 201/2011, viene a coprire nuove ipotesi operative, le quali vanno peraltro coordinate con il quadro già vigente. Nel presente scritto si analizzano, attraverso l’analisi di esempi pratici, le possibilità sottese alla conversione delle imposte a seguito delle diverse stratificazioni normative nonché dei chiarimenti contenuti nella circolare 37/E del 2012.
Le imposte anticipate (o differite attive) sorgono da differenze temporanee, ovvero disallineamenti nella valutazione, tra il trattamento civilistico e il trattamento fiscale, ad esempio quando quest’ultimo non riconosca pienamente la valutazione civilistica, ma la rinvii al futuro.
Si tratta di poste che non solo appesantiscono i bilanci degli operatori italiani, ma che al tempo stesso comportano uno svantaggio rispetto agli altri competitor europei, i cui bilanci sono gravati in misura inferiore.
Lo svantaggio diviene evidente nel settore bancario, in cui la presenza delle imposta anticipate iscritte in bilancio (d’ora innanzi “DTA”) è pregiudizievole a causa dei limiti posti, dalle nuove regole di Basilea 3, al loro computo ai fini del patrimonio di vigilanza. A causa, infatti, della loro scarsa liquidità Basilea 3 ne prevede la graduale riduzione (dal 20% del 2014 al 100% del 2018) in sede di determinazione del Tier 1 delle banche.
Al fine di rendere liquide tali poste, è stato introdotta, con l’articolo 2, commi 55-58 del d.l. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, la possibilità della trasformazione di alcune porzioni di imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti di imposta. In tal modo le DTA diventano smobilizzabili, in grado di assorbire le perdite al pari del capitale e delle altre riserve, e conseguentemente pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza.
La disposizione è stata modificata prima dall’articolo 9 del d.l. 201 del 6 dicembre 2011, il quale ha previsto alcune correzioni all’istituto in esame, ampliandone l’ambito originario di applicazione e in seguito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha introdotto ulteriori ipotesi di conversione.
Il quadro normativo vigente, derivante dai vari interventi normativi prevede le seguenti ipotesi di conversione delle DTA in crediti tributari:
1) CONVERSIONE, IN PRESENZA DI UNA PERDITA DI ESERCIZIO, delle imposte anticipate iscritte in bilancio e derivanti (art. 2, commi 55 e 56 del d.l. 225 citato) da:
• Svalutazione dei crediti degli enti finanziari e creditizi non ancora dedotta dal reddito imponibile ex art. 106, comma 3. TUIR. Prima dell’intervento della legge di stabilità 2014, per banche, enti finanziari ed assicurativisi trattava delle svalutazioni del credito alla clientela per la parte che eccedeva il limite fiscalmente riconosciuto dello 0,30%, deducibile nei 18 esercizi successivi. Ora, invece, non esistendo più la deducibilità immediata entro lo 0,30%, ma prevedendosi, per tutto l’importo delle svalutazioni, il riparto in 5 esercizi, le DTA oggetto della conversione sono quelle relative ai quattro esercizi successivi a quello di rilevazione della svalutazione civilistica;
• Valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali in presenza di una svalutazione di tali assets ovvero di un ammortamento contabile «più veloce» di quello riconosciuto ai fini fiscali ai sensi dell’art. 103 del T.U.I.R, nonché ai fini Irap (a seguito della modifica di cui alla lettera c) del comma 167 della legge di stabilità). Il richiamo all’articolo 103 del TUIR fa ritenere che siano convertibili:
o le DTA iscritte dai soggetti IAS in sede di riallineamento ex art. 176, comma 2-ter del TUIR,
o le DTA iscritte per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 12-15, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a fronte del “riallineamento” dell’avviamento rilevato nel bilancio consolidato e “incorporato” nel maggior valore delle partecipazioni, che siano iscritte nel bilancio individuale della società avente causa e acquisite nell’ambito di operazioni societarie straordinarie effettuate entro il 31 dicembre 2011;
o le DTA sull’avviamento derivante dalle operazioni di cessione di azienda tra soggetti IAS-adopter under common control contabilizzate “in continuità contabile”.
• Perdite su crediti non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi (per effetto delle norme, introdotte dall’articolo 1, commi 103-106 della legge di stabilità, per cui le perdite su crediti sono deducibili comunque in 5 anni)
• Rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP (per effetto delle norme da ultimo citate per cui le perdite e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, di includere nella base imponibile IRAP, nell’esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi).
L’importo di massimo di DTA convertibili è dato da una formula matematica secondo cui bisogna moltiplicare la perdita di esercizio evidenziata nel bilancio per il rapporto tra le attività per imposte anticipate, relative alle poste sopra indicate e la somma del capitale sociale e delle riserve.
Dalla formula emerge come il calcolo del credito di imposta dipenda dal rapporto Perdita d’esercizio/(Capitale sociale + Riserve).
In altri termini, dipende dalla consistenza delle perdite e del patrimonio: maggiore è la perdita o minore il patrimonio e più alta risulterà la percentuale di imposte differite trasformabili.
Con riferimento ai dati da utilizzare nel rapporto, va ricordato che l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 37/E del 2012 ha chiarito che:
1) ai fini dell’individuazione della “perdita” occorre utilizzare il valore della perdita di esercizio evidenziata a conto economico
2) per quanto concerne il valore delle “attività per imposte anticipate”, bisogna tenere conto di quello che sarà dedotto negli esercizi successivi.
3) per quanto riguarda il valore del “patrimonio netto”, bisogna prendere a riferimento quello evidenziato in bilancio al lordo della perdita di esercizio. Nei bilanci bancari il patrimonio netto è rappresentato dalle seguenti voci: 180 (Capitale), 130 (Riserve da valutazione, indipendentemente dal segno della riserva AFS) e 160 (Riserve) e 170 (Sovrapprezzi di emissione) dello Stato patrimoniale. Invece, nei bilanci delle imprese industriali e commerciali il capitale e le riserve sono indicati nelle voci da A I ad A VIII dello Stato patrimoniale;
Nel calcolo vanno dunque considerate:
a. tutte le riserve patrimoniali;
b. tutte le altre voci del patrimonio netto correttamente rilevate in applicazione dei principi contabili di riferimento;
Infine, va segnalato che la circolare 37/E citata richiede il computo delle perdite “portate a nuovo”, cioè le perdite maturate e non ripianate relative ad esercizi sociali precedenti a quello con riferimento al quale si opera la trasformazione.
Il computo o meno di tale posta è di particolare importanza in quanto il suo ripianamento o meno incide sull’importo del credito d’imposta spettante.
La conversione non ha solo un effetto con riferimento alle DTA, ma può incidere anche sul valore fiscale delle attività le cui DTA sono state convertite. A tal proposito, l’amministrazione finanziaria nella circolare n. 37/E del 2012 ha operato una distinzione tra gli assets le cui DTA sono interessate dall’istituto:
• per l’avviamento e le altre attività immateriali vi sarà una riduzione del relativo valore fiscale. Infatti le DTA nascono da un disallineamento tra il valore fiscale (più alto) e quello contabile (ridotto per effetto di svalutazioni ovvero di un processo di ammortamento contabile “più veloce” di quello riconosciuto ai fini fiscali), disallineamento che viene attenuato dall’avvenuta conversione;
• per i crediti, il valore fiscale rimane lo stesso. Infatti il regime fiscale di cui all’art. 106, commi 3 e 3-bis, del T.U.I.R. non comporta alcun disallineamento tra il valore contabile e quello fiscale di tale asset, ma solo una deduzione ripartita nel tempo delle svalutazioni eccedenti.
L’effetto della conversione è registrato solo nello Stato Patrimoniale. Nessun impatto, si avrà, invece sul conto Economico, dal momento che l’operazione si traduce in una semplice permutazione patrimoniale della pertinente quota parte di DTA, e dato che la residua quota parte di DTA non convertita rimane iscritta in bilancio come attività fiscali per imposte anticipate.
Le DTA possono essere anche oggetto di conversione parziale. In tal caso bisognerà individuare quali siano le variazioni in diminuzione da ridurre o annullare per effetto della conversione. Nella circolare 37/E citata viene indicato il FIFO quale criterio di deducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate, è il FIFO.
In altri termini, a seguito della conversione bisogna annullare prioritariamente le variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un imposta pari alle DTA trasformate. Ciò indipendentemente dall’asset cui si riferiscono o la disposizione fiscale che ha generato tale Dta.
Da ciò deriva che in presenza di una conversione del 50% delle DTA sull’avviamento, e ipotizzando un periodo di ammortamento fiscale residuo di 10 anni, l’impresa non potrà dedurre ulteriori quote annuali di ammortamento per i successivi cinque anni, salvo poi ricominciare a dedurre dette quote dal sesto al decimo anno.
2) CONVERSIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO E DERIVANTI DALLE PERDITE FISCALI generate dalla deduzioni delle svalutazioni dei crediti e del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (art. 2, comma 56-bis del d.l. 225 citato).
In tal caso non si applica il limite quantitativo derivante dalla formula matematica dianzi citata –
Al contrario si può procedere per l’intero ammontare delle imposte differite, a condizione che l’importo trovi capienza, ovviamente nella perdita fiscale determinata dalle variazioni in diminuzione citate (svalutazioni crediti, valore avviamento e altre attività immateriali).
A prescindere dal fatto che la genesi della perdita dipenda da varie componenti negative, ai fini della conversione si tiene conto solo delle variazioni predette.
Si danno due casi:
1. Se la perdita fiscale è uguale o inferiore all’importo di tutte le variazioni in diminuzione, l’intero importo delle DTA sarà convertibile
2. Se la perdita fiscale è superiore, le Dta trasformabili troveranno il limite nell’importo delle variazioni in diminuzione riferibili alla svalutazione crediti, all’avviamento e alle “altre attività immateriali”.
3.
Tuttavia, a seguito della conversione, la perdita fiscale riportabile nei successivi periodi di imposta ai sensi dell’art. 84 del Tuir deve essere decurtata di un importo pari ai componenti negativi che hanno determinato la quota di perdita fiscale su cui sono state rilevate le imposte differite trasformate in crediti di imposta. In altri termini la perdita è attribuita per prima alle variazioni in diminuzione riferite a crediti, avviamento, altre attività immateriali fino a concorrenza delle stesse.
Dato che l’ipotesi è fondata su presupposti differenti ed autonomi rispetto a quelli propri della trasformazione da “perdita civilistica”, nella circolare 37/E del 2012 l’Agenzia delle entrate ha confermato l’applicazione cumulativa delle due ipotesi di trasformazione a condizione che ne ricorrano i presupposti.
Nel caso di conversione delle imposte anticipate iscritte in bilancio e derivanti dalle perdite fiscali, la trasformazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita.
Ove si sia in presenza di consolidato fiscale, la trasformazione sarà effettuata a livello di singola società (consolidante o consolidata), e non a livello di determinazione del reddito imponibile complessivo di gruppo. Infatti è sulla singola società che devono concorrere le condizioni di legge per operare la trasformazione.
3) CONVERSIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE, IN CASO DI BASE IMPONIBILE IRAP, OVVERO VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA, NEGATIVA, della quota delle attività per imposte anticipate riferita ad alcuni componenti negativi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La previsione, introdotta dal comma 168 della legge di stabilità, che ha introdotto un comma 56-bis-1 al d.l. 225 citato, riguarda le DTA da perdite e svalutazione di crediti nonché di rettifiche di valore per deterioramento degli stessi.
Tale modifica risolve il problema per cui ai fini IRAP non assumevano rilevanza gli eventuali risultati negativi del valore della produzione, con la conseguenza che il reversal del componente non dedotto sarebbe andato irrimediabilmente perduto.
La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.
4) CONVERSIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa evidenzi un patrimonio netto positivo. Nel caso appena esposto, previsto dall’art. 2, comma 56-ter del dl 225/2011, si consente la conversione dell’intero ammontare delle imposte anticipate iscritte in bilancio e derivanti dalle perdite fiscali generate dalla deduzioni delle svalutazioni dei crediti e del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, sia ai fini IRES che IRAP (modifica introdotta con la legge di stabilità 2014).
TRATTAMENTO CONTABILE ED UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Nel documento Banca d’Italia – Consob – Isvap n. 5 del 15 maggio 2012 si forniscono altresì alcuni chiarimenti sul trattamento contabile della trasformazione delle imposte anticipate (o Dta) in crediti d’imposta verso l’Erario.
Il credito d’imposta generato per effetto della trasformazione della Dta deve essere trattato – per la quota eventualmente non compensata – come un’attività fiscale corrente. In particolare, l’importo trasformato in credito d’imposta va stornato dall’importo delle DTA iscritto alla voce C, II, 4-ter) dell’attivo patrimoniale, “Imposte anticipate” ed iscritto alla voce C II 4-bis) “Crediti tributari”.
Il credito d’imposta predetto non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in tre modi diversi:
I) in compensazione, senza limiti di importo. Alla fattispecie in esame non sono pertanto applicabili i limiti ex art. 34 della legge 388/2000 (€ 516.456 annui per l’utilizzo dei crediti relativi alle eccedenza d’imposta) e art. 1, comma 53, della legge 244/2007 (€ 250.000 annui, previsto per l’utilizzo dei crediti di natura agevolativa). In sede di compilazione del Modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati” ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Ai fini della compensazione bisogna utilizzare il codice tributo 6834 (“credito di imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita di esercizio – art. 2, commi da 50 a 59 del d.l. 225/2010 e successive modificazioni”). Il campo “Anno di riferimento” deve essere valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno cui si riferisce il credito Il credito d’imposta generatosi dalla trasformazione di imposte anticipate secondo le modalità sopra descritte va indicato utilizzando il codice tributo predetto, nel Modello Unico/SC alla sezione XIX del Quadro RU, definita “pluricredito”, in cui vanno indicati i crediti di diversa natura.
II) Cessione a soggetti del gruppo (aderenti o meno al regime di tassazione consolidata) ai sensi dell’articolo 43-ter del Dpr 602/73, a condizione però che la cessione avvenga al valore nominale del credito stesso. Il credito acquistato può essere utilizzato coordinando le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 542 del 1999 con quelle relative alla trasformazione delle Dta che vincolano la compensabilità del credito trasformato all’approvazione del bilancio o alla presentazione della dichiarazione fiscale. Da ciò consegue che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle Dta trasformate iscritto a bilancio 2012, se il bilancio è approvato il 30 aprile 2013, è compensabile dal cessionario a partire dal 1° maggio 2013.
III) RIMBORSO. La possibilità del rimborso riguarda l’importo del credito che residua dopo aver effettuato la compensazione.
Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità all’istituto della conversione delle imposte differite attive in crediti tributari, le possibilità di pianificazione fiscale dei soggetti IRES si ampliano. L’ambito di operatività della norma, già peraltro, esteso con il D.L. 201/2011, viene a coprire nuove ipotesi operative, le quali vanno peraltro coordinate con il quadro già vigente. Nel presente scritto si analizzano, attraverso l’analisi di esempi pratici, le possibilità sottese alla conversione delle imposte a seguito delle diverse stratificazioni normative nonché dei chiarimenti contenuti nella circolare 37/E del 2012.
Le imposte anticipate (o differite attive) sorgono da differenze temporanee, ovvero disallineamenti nella valutazione, tra il trattamento civilistico e il trattamento fiscale, ad esempio quando quest’ultimo non riconosca pienamente la valutazione civilistica, ma la rinvii al futuro.
Si tratta di poste che non solo appesantiscono i bilanci degli operatori italiani, ma che al tempo stesso comportano uno svantaggio rispetto agli altri competitor europei, i cui bilanci sono gravati in misura inferiore.