A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2013 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013, che modifica il decreto attuativo dello scorso 21 febbraio 2013, si definisce il quadro normativo relativo alla Tobin Tax italiana.
Le operazioni colpite dall’imposta sono le seguenti:
I. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello State, nonchè di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013. Tali operazioni sono soggette ad un’aliquota dello 0,2 per cento (0,22% per il 2013) sul valore della transazione, ma l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento (0,12%) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Ai fini della determinazione della base imponibile si assume il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. In tal modo acquisti e vendite eseguiti nella stessa giornata verranno compensati ai fini dell’imposta, che dovrà essere dichiarata e liquidata entro il 16 del mese seguente a quello dell’acquisto.
II. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi. La tassazione sui derivati ha ad oggetto:
1) I derivati che abbiano come sottostante prevalentemente una o più azioni o strumenti partecipativi;
2) I derivati il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti di cui al numero precedente;
3) Le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente una o più azioni o strumenti partecipativi e che comportino un regolamento in contanti Sono inclusi anche i warrants, i covered warrants, e i certificates.
Le operazioni predette sono soggette, al momento della conclusione, ad un’imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo una tabella allegata alla norma introdotta con la legge di stabilità, e che ha ad oggetto diversi scaglioni di imposta a seconda della tipologia di strumento nonché al valore del contratto.
L’imposta non trova applicazione nei casi in cui lo strumento finanziario derivato abbia come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni e quindi esclude dal suo campo di applicazione i “credit default swap” ed i “dividend swap”. Viceversa sono soggetti all’imposta gli strumenti finanziari derivati il cui valore sia collegato a misure o indici che a loro volta sono influenzati dalla variazione del prezzo di mercato delle azioni sottostanti a tali misure o indici.
Vanno segnalate alcune novità relative alla determinazione della base imponibile.
Prima delle disposizioni attuative introdotte con il decreto del 16 settembre u.s. la regolazione di strumenti finanziari derivati tramite la consegna fisica del sottostante prevedeva come modalità di calcolo del valore della transazione il maggiore tra il valore di esercizio stabilito e il valore normale. Con le modifiche introdotte nel decreto, si distingue tra titoli quotati e titoli non quotati:
1) Nel caso di strumenti finanziari derivati quotati, assumerà rilevanza il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi (il c.d. “strike price”).
2) Nel caso di titoli non quotati (“over the counter”) bisognerà considerare il maggiore tra il valore di esercizio stabilito del titolo sottostante e il prezzo di liquidazione di quest’ultimo. Se non è stabilito alcun prezzo di liquidazione nel contratto, si assumerà come tale il prezzo ufficiale del titolo sottostante, se quest’ultimo è quotato. Nel caso in cui il titolo sottostante non sia quotato, si assumerà come prezzo di liquidazione il valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del Tuir.
III. Il trading ad alta frequenza, che attraverso l’utilizzo di elaboratori, capaci di eseguire ordini in qualche millesimo di secondo, consente di ottenere guadagni dagli scarti di prezzo minimi su uno stesso titolo, ed è caratterizzato da modifiche ed annullamenti molto frequenti.
In tutti e tre i casi, ai fini del presupposto impositivo, è irrilevante il luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
Ad esempio, un investitore con base a Pechino che decida di acquistare un’azione ENI, pagherà lo 0,2% di imposta supplementare all’acquisto, ovvero 24,1 centesimi di euro.
Va, comunque segnalato che il criterio dell’emittente non si applica in caso di strumenti finanziari rappresentativi di azioni, dal momento che già per il titolo sottostante è prevista la necessaria emissione da parte di soggetto Italiano.
Sono esenti le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’ Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonchè gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Sono previste ulteriori esenzioni:
– operazioni poste in essere dai c.d. “market makers” e dai “liquidity providers” (anche extra UE), vale a dire coloro che svolgono attività di supporto agli scambi, o che per conto di una società emittente pongono operazioni per favorire la liquidità delle azioni emesse dalla stessa.
– operazioni delle forme pensionistiche complementari;
– le transazioni infragruppo e le operazioni che seguono riorganizzazioni aziendali.
– le operazioni su partecipazioni messe da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
L’imposta su azioni e strumenti finanziari assimilati è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre quella sui derivati è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni. Non trova applicazione, invece ai soggetti interposti, vale a dire:
• agli acquisti e alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario il quale, interponendosi tra due parti, acquisti la qualifica di controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all’altra,. L’esclusione vale quando tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita.
• agli acquisti di azioni e titoli similari ed alle operazioni in derivati poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime
Qualche problema sorge dall’assenza di una definizione di “interposizione”, dato che un intermediario finanziario può in agire con diverse modalità:
• in nome e per conto proprio. In tal caso l’intermediario finanziario è soggetto passivo dell’imposta;
• in nome proprio ma per conto di clienti. In tal caso l’intermediario finanziario non è soggetto passivo di imposta;
• in nome e per conto di clienti. In tal caso l’intermediario finanziario non è soggetto passivo dell’imposta.
L’imposta si applica dal 1 settembre 2013 sia per le operazioni ad alta frequenza relative ai trasferimenti di proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, sia per le operazioni su strumenti finanziari derivati. Seguono tre esempi:
1. Il giorno 2 dicembre 2013, la società Alfa acquista n. 10.000 azioni Beta al prezzo di 5 €. Di seguito l’imposta dovuta da Alfa: n. 10.000 azioni x € 5 x 0,1% = € 50.
2. In data 6 dicembre 2013 Alfa decide di vendere a Gamma n. 5.000 azioni Beta al prezzo unitario di € 5,2. In tal caso la società Alfa non deve corrispondere l’imposta sulle transazioni finanziarie, che invece sarà dovuta da Gamma.
3. In data 9 dicembre Alfa effettua diverse transazioni:
a. acquista n. 100.000 azioni Delta al prezzo unitario di € 1,2;
b. vende n. 40.000 azioni Delta al prezzo unitario di € 1,3. L’imposta dovuta da Alfa dovrà essere calcolata sul saldo giornaliero: 100.000 – 40.000= 60.000. Di seguito l’imposta dovuta da Alfa: n. 60.000 azioni x € 1,2 x 0,1% = € 72
GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Sia nel caso di azioni e strumenti finanziari assimilati che nel caso di derivati, l’imposta è versata dai seguenti soggetti, i quali possono dividersi in due macrocategorie:
1) Gli intermediari
a. Banche italiane e imprese di investimento
b. Intermediari non residenti, autorizzati, nel loro Stato d’origine, all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a :
i. Negoziazione per conto proprio (Art. 1, comma 5, lett. a) del TUF)
ii. Esecuzione di ordini per conto dei clienti (Art. 1, co. 5, lett. b) del TUF)
iii. Ricezione e trasmissione di ordini (Art. 1, co. 5, lett. e) del TUF), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori
2) Gli altri soggetti responsabili del versamento
a. Soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), ivi compresi i soggetti, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF, all’articolo 1, comma 5, lettere g) (la cosiddetta “gestione di portafogli”) e all’articolo 1, comma 1, lettera n) (la cosiddetta “gestione collettiva del risparmio”), per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, a condizione che tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione;
b. le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi di cui all’art. 1 della L. 23/11/1939, n. 1966, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, a meno che tali soggetti non si avvalgono di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata;
c. I notai
Ai fini del versamento i soggetti indicati inviano una dichiarazione all’Agenzia delle entrate in cui indicano le operazioni concluse per il tramite del loro intervento.
Allo stesso modo comunicano, attraverso invio di apposita documentazione, all’acquirente delle azioni l’ammontare dell’imposta sulle transazioni finanziarie:
• ogni giorno, per tutti gli acquisti e le vendite del giorno;
• ogni mese, per tutti gli acquisti e le vendite del mese.
La documentazione inviata all’acquirente deve esporre sia i dati relativi all’acquisto delle azioni (senza l’indicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie assolta) sia relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie del mese, calcolata distintamente per ogni giorno dello stesso mese.
Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero della conclusione dell’operazione su derivato.
Il primo versamento è stato fissato (a seguito delle diverse proroghe) per il 16 ottobre. Ove i soggetti interposti siano più di uno, il versamento è effettuato da quello che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.
Di particolare interesse il caso in cui vi sia una catena di intermediari, per cui possono darsi diverse ipotesi. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli preposti al pagamento, l’imposta è versata dal soggetto che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Nel caso in cui l’acquirente o la controparte finale coincida con uno dei soggetti preposti al versamento, lo stesso soggetto acquirente o controparte finale provvede direttamente al versamento dell’imposta.
Se un soggetto localizzato in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta a qualsiasi titolo interviene nell’esecuzione dell’operazione, si considera a tutti gli effetti acquirente o controparte finale dell’ordine di esecuzione.
Ove gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione abbiano una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’art. 162 del TUIR, adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente.
Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione e che siano privi di una stabile organizzazione possono nominare un rappresentante fiscale, il quale risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta.
Di seguito un prospetto riepilogativo degli adempimenti legati al versamento:
Ai fini contabili, per l’intermediario finanziario che compie l’operazione e che non è acquirente finale dell’operazione, l’imposta sulle transazioni va trattata come una partita di giro.
Infatti l’intermediario (ad esempio l’istituto di credito o la fiduciaria incaricata):
1. da un lato incassa l’imposta dall’acquirente dei titoli azionari e degli altri strumenti partecipativi;
2. dall’altro versa all’erario l’imposta incassata dagli acquirenti.
Di seguito le scritture contabili dell’intermediario:
a) Al momento dell’addebito dell’imposta sulle transazioni finanziarie all’acquirente dei titoli, la scrittura è la seguente:
b) Al momento del versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie entro il 16 del mese successivo (il primo versamento sarà il 16 ottobre 2013):
Per l’acquirente che è inciso dall’imposta, l’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires/Irpef), comprese le imposte sostitutive delle medesime, e dell’Irap.
Di conseguenza l’acquirente non può imputare l’imposta pagata al costo di acquisto delle partecipazioni ai fini del calcolo dei capital gains.
L’impossibilità di imputare tale onere al costo del titolo, comporta che ai fini del reddito di impresa si operi una separata rilevazione fiscale dei valori degli strumenti finanziari.
Nell’ambito del regime del risparmio amministrato e di quello gestito, gli intermediari che gestiscono la tassazione di tali rapporti dovranno escludere l’imposta sulle transazioni finanziarie dal valore fiscalmente valido per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, (siano essi plusvalenze o minusvalenze, realizzati dalla clientela.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2013 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013, che modifica il decreto attuativo dello scorso 21 febbraio 2013, si definisce il quadro normativo relativo alla Tobin Tax italiana.
Le operazioni colpite dall’imposta sono le seguenti:
I. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello State, nonchè di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013. Tali operazioni sono soggette ad un’aliquota dello 0,2 per cento (0,22% per il 2013) sul valore della transazione, ma l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento (0,12%) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Ai fini della determinazione della base imponibile si assume il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. In tal modo acquisti e vendite eseguiti nella stessa giornata verranno compensati ai fini dell’imposta, che dovrà essere dichiarata e liquidata entro il 16 del mese seguente a quello dell’acquisto.