Il Parlamento ha votato una riforma della Costituzione. Gli articoli 9 e 41 hanno introdotto l’ambiente come valore primario costituzionalmente protetto, come la libertà, la salute, l’istruzione e il lavoro.
Detto senza ipocrisie, l’articolo 9 era uno dei più sconosciuti della già poco conosciuta Costituzione italiana. E infatti anche la sua riforma è passata quasi inosservata. Si trova nella prima parte della nostra Carta ma scorrendola − diciamo la verità − ci passavamo sopra frettolosamente, un po’ come sul dodicesimo, che stabilisce i colori della bandiera. Parlava della difesa del paesaggio, cosa abbastanza scontata in fondo. Ora invece è diventato uno dei più interessanti, affascinanti e attuali.
Nel pieno della crisi climatica globale e dopo anni di manifestazioni planetarie, conferenze internazionali, fiumi di inchiostro sulla “rivoluzione verde” e anche per effetto della Laudato si’ a difesa del creato di Papa Francesco, la tutela dell’ambiente è entrata nella Costituzione italiana. Oggi dunque anche Greta Thunberg e i ragazzi dei “Friday for Future” fanno capolino dai nostri principi fondamentali, nipotini ideali adottati 73 anni dopo dai nostri padri costituenti, da Calamandrei a Crisafulli, da La Pira a Moro, da Ruini a Togliatti, da coloro che nel Dopoguerra seppero disegnare la nostra Carta con quella ben nota “presbiopia” che la rende ancora valida, attuale e invidiata da tutti i Paesi del mondo. Avevano la vista lunga i nostri padri costituenti. Ma certo non abbastanza lunga per poter immaginare un Pianeta che sta andando verso l’autodistruzione e che si consegna ad ogni generazione peggiore di come era nelle mani di quella precedente (in questo sta il significato dell’aggettivo “sostenibile”).
L’8 febbraio scorso la Camera ha cercato di rimediare, approvando definitivamente la proposta di legge che modifica due articoli costituzionali, il 9 e il 41, al fine di tutelare l’ambiente, le biodiversità, gli animali e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Per dire dell’importanza di questa riforma, va aggiunto che è la prima volta che viene modificata la prima parte della Costituzione, composta dai primi 12 articoli, quella riguardante i principi fondamentali della nazione, considerati intangibili persino dall’ordinamento europeo o internazionale. Il testo ha ottenuto 468 voti favorevoli, un contrario e sei astenuti. La riforma, che era stata già approvata dal Senato in seconda lettura a novembre 2021, è entrata subito in vigore poiché votata da oltre due terzi del Parlamento, anziché la metà, dunque non sottoponibile a referendum confermativo.
Ma che cosa rende così interessanti i due articoli dopo la revisione? Vediamo innanzitutto come cambiano: abbiamo messo in corsivo le nuove parti. Cominciamo dall’articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Viene così riconosciuto il principio di tutela non solo del paesaggio ma dell’ambiente, della biodiversità (la varietà delle specie animali) e degli ecosistemi (il ciclo biologico naturale che passa dalla roccia alle piante agli esseri viventi fino alla loro trasformazione da parte dei micro-organismi) anche nell’interesse delle future generazioni. Il tutto accanto alla conservazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che naturalmente rimangono.
Infine, come abbiamo detto, fa capolino per la prima volta nella storia costituzionale il principio di protezione degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge che ne disciplini le forme e i modi. La riserva di legge rafforza, come in altri casi previsti dalla nostra Carta, questo tipo di protezione, mettendo al riparo le specie animali dagli arbitri, dai fraintendimenti, dalle manipolazioni o dai soprusi dell’uomo e della pubblica amministrazione. C’è una legge, quindi ci saranno anche dei reati e delle pene. Chi percuote un gatto, getta dalla macchina un cane in autostrada, prende a sassate uno scoiattolo, rischierà di finire in galera. In tal modo l’ambiente si configura non come mero bene o materia di competenza, ma come valore primario. Si esce così da una prospettiva solamente “antropocentrica” dei principi fondamentali della Carta. Si mette in relazione l’uomo con l’ambiente pur ribadendo la dignità umana, l’esigenza di giustizia sostanziale. Principi in linea con quelli della Laudato si’ di Papa Francesco, che lega la conservazione del creato alla necessità di eliminare le tante disuguaglianze tra gli uomini e i conflitti esistenti nel mondo in questa “Terza guerra mondiale a pezzetti”.
La riforma dei due articoli sottolinea infatti la nuova relazione tra comunità ed ambiente, si sottolinea come quest’ultimo abbia un’importante funzione sociale e intergenerazionale. Insomma la “ratio” della riforma costituzionale dell’articolo 9 consiste nel considerare l’ambiente non come qualcosa di materiale ma come un valore primario costituzionalmente protetto, come la libertà, la salute, l’istruzione, il lavoro. Inoltre tale tutela è rivolta ai posteri, ossia alle generazioni future e si tratta di una formulazione assolutamente innovativa nel testo costituzionale, che introduce il concetto di “sostenibilità”: consegnare ai nostri figli il mondo così come lo abbiamo trovato.
Ma la riforma non si è certo dimenticata del principio supremo della dignità umana, ai vertici di quella “piramide rovesciata” che è la tutela dei diritti della Costituzione italiana, una tutela che parte dai diritti individuali per arrivare a quelli collettivi (così la definì Moro nel famoso “discorso del caminetto”, in una pausa dei lavori della Costituente, con Meuccio Ruini).
E ora diamo un’occhiata all’articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». I nuovi limiti all’iniziativa economica privata sono la salute e l’ambiente. E qui è immediato pensare alle vicende legate all’ex Ilva di Taranto, dove spesso si sono posti aut aut (gli economisti li chiamano “trade off”) tra conservazione del lavoro e tutela dell’ambiente. Ora non ci sono dubbi: entrambe le esigenze vanno contemplate. L’iniziativa economica non deve recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Le modifiche sono in linea con la normativa europea.
La Costituzione italiana infatti non fa che adattarsi all’ordinamento giuridico dell’Unione, che come è noto, ad eccezione dei principi fondamentali (i cosiddetti “controlimiti”) ha la priorità nella gerarchia delle fonti anche nell’ordinamento italiano (in virtù dell’articolo 11, ma non andiamo troppo nei dettagli giuridici). I due parametri dei nuovi articoli “rinfrescati” sono la Carta di Nizza (la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che si occupa della tutela dell’ambiente all’articolo 37 (“Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’articolo 13 precisa infatti che: “L’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali”. Gli animali non sono più riconosciuti come cose, ma come “esseri senzienti”. E qui si pone il grande problema dell’alimentazione umana cui sono destinate molte specie. Basterebbe entrare in un mattatoio o in un allevamento di polli per capire come stanno le cose. Ma dall’8 febbraio la tutela del creato ha fatto un sostanziale passo in avanti, almeno in Italia. È un peccato che se ne siano accorti in pochi.
Questo articolo è pubblicato anche sul numero di marzo/aprile di eastwest.
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Il Parlamento ha votato una riforma della Costituzione. Gli articoli 9 e 41 hanno introdotto l’ambiente come valore primario costituzionalmente protetto, come la libertà, la salute, l’istruzione e il lavoro.